Separazione e divorzio

L'Avv. Nicola Pedrali e l'Avv. Simona Bertacchini sono specializzati in Diritto di Famiglia. Anche per la separazione e il divorzio è possibile, ove ricorrano i requisiti, ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio (vedasi l'apposita pagina).

Negli altri casi dovrà essere versato un compenso professionale (DM n. 140/2012) applicato in misura fissa al minimo delle tariffe in vigore.

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Di seguito si descrivono brevemente i procedimenti di separazione e il divorizio.

La separazione personale dei coniugi è regolamentata dal codice civile (artt. 150 e ss.).

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione) e può produrre altri effetti disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
La separazione può avvenire indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino per fatti tali che "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1°co. c.c.).
La separazione, a differenza del divorzio ha carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.).
Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), in tale caso si parla di separazione di fatto che però non produce alcun effetto giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
La separazione dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
Nella separazione consensuale i coniugi raggiungono un accordo, debitamente omologato dal Giudice, in merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi e rispetto ai figli.
Nella separazione giudiziale, invece, i coniugi che non sono riusciti a trovare un accordo su tutte le questioni economiche e personali attinenti alla famiglia, si affidano alle determinazioni del Tribunale il quale potrà inoltre essere chiamato a decidere se addebitare la separazione a carico di uno dei coniugi.


Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento (in caso di matrimonio con rito civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso) quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.
Così come per la separazione il matrimonio può essere congiunto o giudiziale.
Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:
Il divorzio può quindi essere richiesto:
• in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
• in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
Nel primo caso tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio deve decorrere un anno, nel secondo caso sei mesi. Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze. La donna perde il cognome del marito. A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.). La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su questioni patrimoniali ed economiche nonché sull’affidamento della prole.

Quali documenti sono necessari per separarsi?
-          certificati di residenza di entrambi i coniugi
-          stato di famiglia di entrambi i coniugi
-          certificato di matrimonio
-          le ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi
 

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