Ritiro patente

L'Avv. Nicola Pedrali e l'Avv. Simona Bertacchini sono esperti nella presentazione di ricorsi avverso il provvedimento di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, richiesta di lavoro di pubblica utilità, richiesta temporanea di permesso di lavoro.

Articolo  186 C.S. - Guida sotto l'influenza dell'alcool

Alcool tra mg 0,5 e 0,8 con etilometro: Sanzione amministrativa della sospensione patente di guida da tre a sei mesi .e pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000,

Alcool da 0,81 a 0,1,5 con etilometro: Reato penale e con sanzioni amministrative. Sanzione penale dell'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. sanzione della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Alcool oltre 1,50 con etilometro: Reato penale con sanzioni amministrative. Sanzione penale dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. 

Ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico con l'etilometro: Reato penale con le medesime sanzioni penali previste per l'ipotesi  di alcool oltre 1,4 mg (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno), oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la confisca del veicolo se di proprietà del trasgressore.

Procedimento avanti al Giudice di Pace e relativo alla sospensione e ritiro della patente

Al momento dell'accertamento della guida sotto l'influenza di alcool (cd. stato di ebbrezza) per prima cosa vi è il ritiro della patente  da parte degli agenti (P.S., Carabinieri, Polizia Municipale ecc,); seguirà la notifica del provvedimento di sospensione cautelare della patente da parte del Prefetto.

Avverso tal provvedimento è previsto (si viene avvisati di tale facoltà nel verbale notificato) si può proporre ricorso avanti al Giudice di Pace del luogo di accertamento entro 30 giorni dalla notifica.  In tale ricorso si richiede l'annullamento del provvedimento di sospensione della patente ovvero la riduzione.

In ogni caso, il periodo di ritiro e sospensione della patente operato dal Prefetto sarà detratto dal periodo di sospensione che eventualmente determinato con la sentenza del magistrato penale.

E' prevista la nomina di un avvocato.

I motivi di ricorso al Giudice di Pace, naturalmente, variano da caso a caso.

La legge  29.07.2010 n° 120 ha modificato l'art. 186 del codice della strada e introdotto, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la possibilità di sostituire la pena, detentiva e  pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.

Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

In tutte le ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza da alcool, ad esclusione di quelle in cui vi sia stato un incidente stradale, in caso di condanna nel giudizio penale è prevista (se vi è consenso dell'imputato) la sostituzione della pena dell'ammenda e dell'arresto con quella della prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Con lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il reato viene dichiarato estinto, il periodo di sospensione della patente è ridotto alla metà ed è revocata la confisca del veicolo.
Sulla scelta della pena è bene consigliarsi con l'avvocato.

Permesso di guida per fasce orarie

L'art. 218, 2° comma del Codice della Strada prevede che, entro cinque giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata ritirata la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivata e documentata, per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza di familiari inabili) .

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6535 in data 22.04.2011, ha precisato che il permesso non può essere concesso in caso di illecito penale (come, ad esempio, nel caso di tasso alcoolico superiore a 0,8 grammi per litro, o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).

Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione previsto è aumentato di un numero di ore pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

Indicativamente, per ogni mese un cui si usufruisce di tre ore di permesso di guida al giorno dal lunedì al venerdì, il periodo di sospensione viene aumentato di 5 giorni.
In pratica, ogni 12 ore di permesso usufruito comporta un giorno di sospensione in più.

Processo penale

Il verbale degli agenti che hanno effettuato il controllo a mezzo etilometro (P.S., Carabinieri, Vigili Urbani ecc.), con l'accertamento dello stato di ebbrezza da alcool, è trasmesso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove è stata commesso il fatto.

Il Pubblico Ministero promuove l'azione penale: o mediante decreto penale o con la notifica della citazione a giudizio immediato se autorizzato tale giudizio dal giudice delle indagini preliminari.

Nel primo caso (notifica di decreto penale) si può proporre opposizione entro 15 giorni dalla notifica (può proporla o l'indagato o l'avvocato nominato), trasformando così il procedimento per decreto in procedimento ordinario penale.

Nel secondo caso il processo inizierà alla data indicata nella citazione a giudizio.

In ogni caso, permarrà il ritiro e la sospensione della patente: solo in caso di assoluzione la sospensione è revocata.

L'avvocato difensore può essere nominato in ogni momento: in ogni caso, se non si provvede alla nomina di un avvocato di fiducia, il Magistrato provvederà a nominare l'avvocato di ufficio.

Lo sviluppo del processo penale varia da caso a caso, sia nelle modalità che nella durata. 

Nel verbale in cui si viene sottoposti all'alcoltest va indicato che i verbalizzanti hanno informato il soggetto interessato che un difensore può assistere all'esame.

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